Perplessità sul “piano genitoriale” ...
Facciamo alcune considerazioni su un articolo pubblicato da “NT più Norme e Diritto” che riguarda una precisa novità in materia di contenzioso coniugale.
Tutto è previsto dal comma 4 dell'art. 473-bis.12 c.p.c. “che stabilisce che, nei procedimenti relativi a minori, al ricorso deve essere allegato un " piano genitoriale ", un'allegazione che, peraltro, "anche a pena di decadenza", deve essere compiuta dal convenuto (art. 474-bis.16)”.
UIl contenuto del piano genitoriale è delineato “all'art. 473-bis.12, c. 4, c.p.c., che stabilisce che esso deve fornire un resoconto degli impegni e delle attività quotidiane dei figli afferenti:
• alla scuola,
• al percorso educativo,
• alle attività extrascolastiche,
• alle frequentazioni abituali
• alle vacanze normalmente godute”
Fino a questo momento abbiamo, pertanto, fatto riferimento ad una norma riportandone, con estrema sintesi, i contenuti.
Ma nella pratica cosa cambierà relativamente alla “gestione” dei figli”
Un “piano genitoriale” non potrà essere, certamente, un semplice allegato da inserire in un ricorso di separazione.
Se ci si limitasse, giuridicamente, a questo, non vi sarebbe l’apporto di alcuna novità.
Si dovrebbe parlare , pertanto, di un “progetto genitoriale” che definisca l’azione genitoriale e la sua materiale realizzazione. Tutto questo, a nostro avviso, potrà determinare effetti positivi solo a fronte di un piano esecutivo che miri a spronare una genitorialità attiva al fine di mirare al benessere esclusivo del figlio. Tale norma, potrà considerarsi utile solo se si trasformerà in occasione di confronto su come pensare e ripensare alla vita del minore in virtù di un nuovo status. Non un semplice adempimento formale, quindi, ma un vero e proprio percorso di crescita nel contesto di una coppia che seppur trasformata, mantiene il ruolo genitoriale.
Una riflessione che facciamo, sta nel fatto che la norma prevede l’istituto della mediazione ma non quella di un professionista che possa sostenere i genitori in una fase della vita particolarmente delicata.
La nostra esperienza professionale ci porta a considerare questo intervento assolutamente importante se non fondamentale.
Un intervento, che non dovrebbe concretizzarsi solo su disposizione del tribunale, in casi di controversia, ma che dovrebbe definirsi come percorso obbligatorio per tutti coloro che affrontano una separazione. “L'accettazione del piano proposto dal giudice vincola le parti ad osservarne il contenuto poiché il mancato rispetto delle condizioni ivi previste costituisce un comportamento sanzionabile con le misure previste dall'art. 473-bis.39, e cioè:
• ammonizione del genitore inadempiente;
• individuazione ai sensi dell'articolo 614-bis della somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
• condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria”.