Coppie gay e adozione

Urgente un intervento legislativo a tutela del minore ...


Tema dibattuto in questi giorni, soprattutto a livello parlamentare. Un tema per il quale occorre fare chiarezza in termini giuridici ancor prima che a livello psicopedagogico. Esiste una Legge, la n°184 del 1983 sul “Diritto del minore a una famiglia” con la quale si definisce l’istituto “dell’adozione in casi particolari”. Una scorciatoia usata in Italia proprio per colmare una legge che ancora non c’è. Ma procediamo con ordine. La legge 184 permette di definire legalmente il rapporto tra un minore e quegli adulti che di fatto se ne prendono cura. Questo accade quando i genitori non riescono ad esercitare la loro funzione. Attenzione, il minore, in circostanze del genere, non recide il legame con il genitore biologico anche se quest’ultimo è limitato nella responsabilità genitoriale. A cosa è servito questo strumento? La legge 184/83 tutela giuridicamente il minore che non potendo usufruire delle cure dei genitori biologici viene affidato ad un parente o a un soggetto che ha, precedentemente,  stabilito con il bambino un rapporto significativo dal punto di vista affettivo. Nel 2014 il Tribunale per i Minorenni di Roma, proprio in virtù di questa norma, non esistendo una legge che tutelasse i minori nati da coppie dello stesso sesso con la procreazione medicalmente assistita, la “usò” per riconoscere i figli di una coppia lesbica. Ciò che rende ancora più complessa la procedura, è che nel caso delle coppie di donne, quando il bambino nasce è registrato come il figlio di una sola mamma, quella che lo ha partorito, mentre la partner deve rivolgersi presso il Tribunale per i Minorenni per chiederne l’adozione. Ovviamente tutto ciò mette in moto l’intervento del servizio sociale che dovrà, poi, verificare e valutare l’assetto famigliare, il legame affettivo del bambino con il secondo genitore e la capacità genitoriale di quest’ultimo il tutto con tempistiche di oltre un anno. Altro aspetto da non trascurare è che l’adozione in casi particolari può eseguirsi solo con il consenso del genitore registrato alla nascita, vincolo piuttosto discriminatorio in caso di conflitto di coppia. Ancora più paradossale è il fatto che nessuno ha il potere di costringere il genitore a fare domanda di adozione. Questo, quindi, in alcuni casi, permette di sottrarsi ai doveri di genitore cosa che non accade per le coppie eterosessuali. Detto ciò, al di la delle opinioni personali o posizioni ideologiche, è necessario che il Parlamento si esprima affinché si colmi il vuoto di tutela dei minori.